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In riferimento, al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali. disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione, o comunque, di quelli dei quali, è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti, e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. utilizzare lo smart working, per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio, o a distanza, nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi, riguardino l’intera compagine aziendale. se del caso, anche con opportune rotazioni utilizzare, in via prioritaria, gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro, senza perdita della retribuzione. nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto precedente, non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati, e non ancora fruiti. sono sospese, e annullate, tutte le trasferte,viaggi, di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.